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Regolamento ICI disponibile nella Sezione I Regolamenti di questo sito
ALIQUOTE ICI 2010
INFORMATIVA ICI ANNO 2010
Con deliberazione di C.C. n.07 del 02.03.2010 sono state confermate le seguenti aliquote ICI per l'anno 2010
ALIQUOTE
· 5,00 per mille su abitazione principale* e relative pertinenze (per le fattispecie ancora imponibili)
· 5,00 per mille terreni agricoli
· 5,00 per mille aree fabbricabili;
· 7,00 per mille per le aree fabbricabili per le quali, trascorsi tre anni dalla data di classificazione, non sia stata attivata alcuna attività edificatoria;
· 6,50 per mille per tutti i fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze;
· 3,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
· detrazione per abitazione principale E.103,29
Con deliberazione n.04 del 23.03.2009 si è provveduto alla modifica del Regolamento Comunale ICI.
Sono considerate abitazioni principali ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del vigente regolamento ICI:
a) l’abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
c) alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari ;
d) unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
e) l’abitazione del coniuge separato non assegnatario solo ove ricorrano le condizioni prescritte dal comma 3-bis dell’art. 6, del D. Lgs. n. 504 del 1992

Sono considerate assimilate all’ abitazioni principali ai sensi dell’ art. 6 del vigente regolamento ICI:
1. Ai sensi dell’art.59, primo comma, lettera d) del D.lgs.4468/97, pertinenze dell’abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc…), purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa.
2. ai soli fini dell’aliquota ridotta e detrazione, sono equiparate all’abitazione principale:
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. ai soli fini dell’aliquota ridotta sono equiparate all’abitazione principale;
· L’abitazione concessa in comodato gratuito, purché regolarmente registrato, dal possessore ai propri genitori o ai propri figli, occupata come abitazione principale dagli stessi. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell’esenzione, mediante produzione di copia del contratto di comodato debitamente registrato.
Riferimenti normativi:
D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in L. 24 luglio 2008, n. 126
Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008
Risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009

Modalita’ di versamento
Il pagamento può essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:
sul c/c postale n. 88620687 intestato al Equitalia Emilia Nord Spa
utilizzando il modello F-24
Gragnano Tr., 26.04.2010
Tabella valori aree fabbricabili
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