Aliquote in vigore
· 5,00 per mille su abitazione principale e relative pertinenze (cat A1 A8 A9)
· 5,00 per mille terreni agricoli
· 5,00 per mille aree fabbricabili;
· 7,00 per mille per le aree fabbricabili per le quali, trascorsi tre anni dalla data di classificazione, non sia stata attivata alcuna attività edificatoria;
· 6,50 per mille per tutti i fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze;
· 3,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
· detrazione per abitazione principale (A1 A8 A9) E.103,29.
Sono assimilate all’abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito a parenti con rapporti di parentele in linea retta di I grado (genitori – figli).
LA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 COSTITUISCE PROVA DELLA CONCESSIONE DI ABITAZIONE IN COMODATO D’USO AI SENSI DELL’ART.6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI SULL’IMPOSTA COMUNALE DEGLI IMMOBILI.
Per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili
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DESCRIZIONE
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NUOVI CODICI TRIBUTO ICI
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VECCHIO
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NUOVO
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Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
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3901
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3940
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Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
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3902
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3941
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Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
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3903
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3942
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Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
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3904
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3943
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ICI - imposta comunale immobili - INTERESSI
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3906
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3906
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ICI - imposta comunale immobili - SANZIONI
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3907
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3907
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